lunedì 27 marzo 2006

il coccodrillo come fà.....

sembrava solo una canzone per piccoli, invece l'alligatore più importante d'italia si è appropriato del suo ruolo; il nostro amato amico Silvio con la sua onorevole maggioranza oltre aver cambiato la legge elettorale in senso proporzionale con i mega listoni dove ci si poso candidare oramai solo amici dei politici o personaggi della tv ecc...; ha cambiato anche il modo di scegliere i scrutatori per i seggi elettorali. La vecchia legge elettorale prevedeva per la scelta dei componenti di un seggio fatto eccezione per il presidente di seggio(che era nominato) e la segretaria l'altri componenti venissero nominati tramite un "sorteggio", il quale sorteggio era assai discutibile, perchè molte persone possono confermare che ogni volta c'erano sempre le medesime persone al seggio!,però il sorteggio era aperto a tutti potevano essere controllati i singoli biglietti ecc...invece il nostro amato alligatore ha avuto la geniale idea di proporre la "designazione" per un miglior equilibrio, ma di fatti ha legalizzato la raccomandazione;adesso gli scrutatori vengono nominati(almeno per un comune con meno di 15mila abitanti)da una commissione elettorale composta da quattro elementi in primis:il sindaco, poi due rappresentanti di maggioranza e infine un consigliere di minoranza; queste persone propongono dei nominativi e poi decidono se accettare o no la canditatura ai voti....
La notizia della raccomandazione mi è stata ufficializzata venerdì mattina dal segretario del comune ove risiedo, infatti mi ero recato all'ufficio elettorale per aver più notizie e il segretario francamente mi ha detto:"ma ti sei fatto raccomandare?no?allora non può essere scelto anche se c'era un posto vacante.....".

Qui di seguito è pubblicato la legge elettorale(mostrata con orgoglio sul sito del nostro alligatore!!!) per quanto riguarda la nomina dei scrutatori; il nostro amico LUPO-LUCA si è iscritto al partito degli azzurri è caso strano è stato nominato!!!!:
Art. 9. (Nomina degli scrutatori)
1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Entro il 15 gennaio di ciascun anno,».

2. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il mese di febbraio».

3. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia».

4. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

Art. 10. (Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).
1. L'articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-bis. – 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto».

2. All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,» sono soppresse. Il secondo comma del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente:

«La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni».

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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